(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 17 luglio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 5 (Disposizioni di bilancio) della legge regionale 11 luglio 2000, n. 61 1. l'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2000, n. 61 e' sostituito dal seguente: "1. Alla spesa relativa al personale di cui all'art. 4, commi 3 e 5, e all'art. 6 commi 1 e 2, nonche' alla spesa per le prestazioni esterne di cui all'art. 4, comma 1. e all'art. 8 si fa fronte per l'anno 2000 mediante la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa: In diminuzione: Cap. 00220 Spese per il personale addetto ai servizi regione, stipendi, altri assegni e contributi diversi a carico ente (C.C.N.L.) L. 1.700.000.000. Cap. 00745 Spese consulenze inerenti problematiche giuridiche di particolare rilevanza L. 150.000.000. In aumento con modifica declaratoria del capitolo: cap. 00171 oneri per il trattamento economico dei soggetti preposti alle strutture speciali di cui all'art. 4, commi 3 e 5, e all'art. 6 commi 1 e 2 della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26, L. 1.700.000.000; cap. 00172 oneri per consulenze e prestazioni esterne (art. 4, comma 1, e art. 8. legge regionale 17 marzo 2000, n. 26) L. 150.000.000. 2. Agli oneri di spesa di cui al comma precedente, si provvede per gli esercizi successivi con legge di bilancio". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costutizione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 11 luglio 2000 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 5 luglio 2000 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 7 luglio 2000.